L'Amministratore del Condominio ha giustamente suddiviso gli oneri insoluti precedenti tra i condomini, con esclusione dei nuovi proprietari che hanno comprato le unita' immobiliari all'asta.
La modifica delle Tabelle Millesimali e' ammessa quando e' alterato per piu' di un quinto il valore proporzionale di un'unita' immobiliare (art. 69 D.A.C.C.).
Con MioCondominio puoi accedere in ogni momento da fisso e da mobile ai documenti on line del tuo Condominio: la TRASPARENZA al servizio dei Condomini.
Il criterio dell'art.1126 CC , un terzo e due terzi, e' valido solo per la porzione di terrazza che copre gli appartamenti sottostanti e non per la parte aggettante, che deve considerarsi come un balcone.
La spesa per le copie dei documenti e' a carico del richiedente e nessun maggior compenso e' dovuto all'amministratore per consentire l'accesso e la visione dei documenti.