La mancata frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale dell'Amministratore di Condominio (D.M. 140/2014) rende nulla la delibera di nomina - Attestazione corso 2019 Arch. Paolo Cortesi.

La mancata frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale dell'Amministratore di Condominio (D.M. 140/2014) rende nulla la delibera di nomina - Attestazione corso 2019 Arch. Paolo Cortesi.

 

Obbligo Formazione periodica annuale

L’art. 71/bis delle DACC ( disposizioni attuazione codice civile) tra i requisiti per svolgere l’incarico di amministratore di condominio elenca al punto g)
coloro che hanno frequentato un corso doi formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Il DM 140/20214 ha esteso a tutti gli amministratori professionisti l’obbligo con frequenza annuale di un corso di aggiornamento professionale di 15 ore.

La sentenza del Tribunale di Padova

La sentenza n. 818 del 24 Marzo 20217 evidenzia l’obbligatorietà della formazione professionale per l’amministratore di Condominio:
il professionista non in regola con l’aggiornamento professionale non può essere nominato dall’assemblea.

Praticamente il Tribunale qualifica in termini di nullità la delibera di nomina di un amministratore non in regola con la formazione
periodica 
e quindi non in grado di produrre l’attestato di frequenza del corso di aggiornamento obbligatorio.

Ne deriva che :

  • l’obbligo di aggiornamento ha cadenza annuale ed eventuali carenze non possono essere recuperate negli anni successivi
  • la mancata frequenza del corso obbligatorio di formazione impedisce all’amministratore di assumere incarichi per l’anno successivo
    e la sua eventuale nomina è nulla  

In effetti non esiste un’espressa disposizione che prevede l’obbligo da parte dell’Assemblea di verificare,all’atto della nomina l’assolvimento
degli obblighi formativi da parte dell’amministratore.

Alla luce della sentenza si presume che controlli più frequenti saranno esercitati dai Condomini sul possesso della certificazione di frequenza
dei corsi di aggiornamento,che purtroppo si svolgono anche via internet senza valide garanzie di serietà ed apprendimento.

Come sottolineato dall’Avv. Carlo Patti, ANACI Roma, l’art. 71 bis D.A.C.C. colloca l’aggiornamento nella stessa disposizione della formazione iniziale
sub lett. g), qualificandolo testualmente come “formazione periodica”,ed elevandolo a rango di requisito professionale indefettibile dell’amministratore,
escludendo implicitamente che l’aggiornamento possa considerarsi aspetto facoltativo della professione dell’amministratore di condominio.

Ne consegue che in  mancanza dell’aggiornamento annuale,l’amministratore non potrà assumere incarichi di gestione
e l’eventuale nomina assembleare sarà affetta da nullità.

Periodicità e Validità dei corsi di aggiornamento

Dal 9 Ottobre dell’anno in corso all’ 8 Ottobre dell’anno successivo.

I corsi frequentati nel 2019 prima dell' 8 Ottobre consentono al professionista di esercitare legalmente fino all' 8 Ottobre 2020.

Come impugnare la nomina

La nomina dell’amministratore non in regola con l’obbligo di formazione periodica non decade automaticamente, ma è necessario eccepire tale vizio
da parte del singolo condomino. Precisamente ciascun Condomino può rivolgersi al Tribunale, con l’assistenza di un legale, impugnando con atto
di citazione il verbale dell’assemblea contenente la nomina dell’amministratore professionista inadempiente.

Arch.Paolo Cortesi - Amministratore Socio ANACI 15831 - Attestazione corso 2019 per il D.M. 140/2014. 

In allegato l'attestazione della frequenza del corso 2019 con esito positivo dell'esame finale, insieme
al certificato del Casellario Giudiziale emesso il 17.01.2019.

 

30.04.2019

Alfagest Roma © Riproduzione Riservata.

Visualizza l'allegato dell'articolo (PDF)