Commissione e Consiglio dei Condomini: organi puramente consultivi.

Commissione e Consiglio dei Condomini: organi puramente consultivi.

 

Commissione e Consiglio di condomini: organi puramente consultivi.

La Cassazione con la sentenza 14300 del 08.07.2020 ha riconosciuto valida la possibilità per l’Assemblea
di nominare una Commissione all’interno del Condominio.

Peraltro la legge di riforma del Condominio (220/2012) con il comma due dell’art. 1130 bis prevede che
“ l’assemblea possa nominare un Consiglio di condominio, composto da almeno tre membri negli edifici
di almeno dodici unità, con funzioni consultive e di controllo”.

La Cassazione nella sentenza pone una rigorosa condizione: cioè che le determinazioni della Commissione
per essere vincolanti debbano essere poi approvate dall’Assemblea dei condomini con le maggioranze
prescritte per Legge.

Differenza tra Commissione e Consiglio di Condominio

La Cassazione, con la sentenza 14300 del 08.07.2020, ha definito in modo chiaro la differenza tra i due organi:

. la Commissione ha una competenza speciale, creata ad hoc per affrontare una determinata  problematica

. il Consiglio ha una competenza generale, perché ha il compito di affiancare l’attività dell’Amministratore su ogni tipo di problema.

Le decisioni spettano per Legge all’Assemblea dei Condomini

La Cassazione con la sentenza 14300 ha confermato che in nessun modo questi due organismi possano assumere
decisioni che per legge spettano solo all’Assemblea dei Condomini.

Conclusione: sono organismi con semplice funzione consultiva.

Commissione di Condominio e Consiglio di Condominio hanno solo funzione consultiva.

La Legge elenca con chiarezza quali sono le decisioni riservate alla competenza dell’Amministratore
(nell’ambito e nei limiti delle sue attribuzioni) e quelle dell’Assemblea.

L’Assemblea può attribuire al Consiglio od alle Commissioni dei compiti di istruttoria preliminari alle delibere
da assumere o poteri decisori relativi a questioni meramente esecutive di deliberazioni già assunte validamente
dall’ Assemblea dei Condomini, come riconosciuto dalla Cassazione (sentenza 33057 del 20/12//2018).

Roma, 17.07.2020

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