Consumo acqua del Condominio: installazione dei contatori individuali.

Consumo acqua del Condominio: installazione dei contatori individuali.

 

La Legge

Il Tribunale di Milano in data 3 Maggio 2019,sentenza 4275, ha riconfermato che “la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti,
che prevedono anzi come obbligatoria l’installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive e del terziario”

Cassazione sentenza 17557/2014

La Suprema Corte, Cass  17557 con sentenza 1° Agosto 2014, ha riconfermato che in mancanza di contatori individuali in ogni singoia unità
immobiliare, deve essere effettuata in base ai valori millesimali, ai sensi dell’art 1123 CC , bocciando, per intrinseca irragionevolezza la delibera
assembleare che adottava il criterio di riparto per persona, in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esentando
addirittura i condomini i cui appartamenti erano rimasti vuoti durante l’anno.

Criteri di ripartizione applicabili

Quindi l’unico criterio applicabile per la misurazione del consumo dell’acqua,in mancanza dei contatori individuali,
risulta la ripartizione per millesimi di proprietà.

Delibera condominiale non necessaria
per installare i contatori individuali

Il Giudice ha concluso che la decisione di installare i contatori individuali, tenuto conto della normativa vigente, è del tutto
legittima ed anzi non sarebbe stata necessaria nemmeno una preventiva delibera condominiale autorizzativa.

Il Giudice considera che la delibera assembleare ha portata “soltanto ricognitiva dell’obbligo normativo di installazione del contatore individuale”.   

La natura pubblicistica del risparmio idrico
prevale sul Regolamento condominiale

Del tutto inutile che il Regolamento condominiale, contrattuale od assembleare, preveda la ripartizione del consumo dell’acqua in base
ai millesimi di proprietà: infatti la normativa sul consumo idrico è di portata pubblicistica nonché di derivazione comunitaria e su questa
base ha prevalenza sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti, compresi i regolamenti condominiali, anche contrattuali.

La natura pubblicistica è data dal fatto che la Legge N.° 36 del 5 gennaio 1994 assegna la competenza allo Stato in materia ambientale
e nello specifico sul risparmio idrico.

Inoltre il D.P.C.M. 4 Marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche-ecologia) prevede l’obbligo della misurazione dei consumi idrici,
richiamando la direttiva comunitaria N.° 75/33.

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Roma, 18.09.2019

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