I quorum deliberativi in seconda convocazione
per la nomina dell’amministratore
L’art. 1136 CC rappresenta la norma cardine in materia di costituzione e validità
dell’Assemblea ed in particolare dei quorum, costitutivo e deliberativo, necessari
per l’adozione di valide delibere assembleari.
L’assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita con un terzo
dei condomini che rappresentino un terzo del valore dell’edificio (millesimi).
Anche in seconda convocazione per la nomina dell’amministratore è necessaria
la maggioranza degli intervenuti ed il 50% del millesimi di proprietà.
(metà del valore dell’edificio).

Quando occorre la maggioranza qualificata
(2° comma art. 1136 CC) per deliberare
- la nomina e revoca dell’amministratore
- le liti attive e passive che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore
- la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
- destinazioni d’uso di parti comuni
- alcune innovazioni
- impianti di videosorveglianza
Alcuni autori hanno ritenuto invece, a seguito della riforma della nuova legge
sul Condominio 220/2012, che il legislatore abbia voluto abbassare il quorum
per la nomina, come per altre deliberazioni comuni adottate in seconda convocazione,
ritenendo sufficiente il 50% degli intervenuti ed un terzo del valore dell’edificio
(millesimi).
Peraltro predomina la dottrina che ha sempre ritenuto che per la nomina
dell’amministratore del Condominio, sia in prima che in seconda convocazione,
sarebbe sempre richiesta la maggioranza qualificata, 2° comma art. 1136, cioè
la maggioranza degli intervenuti ed il 50% del valore dell’edificio (millesimi).
Tale tesi è stata recentemente confermata da una sentenza del Tribunale di Roma,
V Sez. civile, Giudice R. Ghiron, pubblicata il 3 Luglio 2019.
Il caso in giudizio: uno dei condomini aveva impugnato la delibera per l’omessa
convocazione di tutti i condomini ed in particolare del proprio conduttore e per
il mancato raggiungimento del quorum deliberativo della nomina dell’amministratore,
di cui all’art. 1136 CC.

Il conduttore (inquilino) non ha diritto a partecipare
all’assemblea per la nomina dell’amministratore
La Corte ha ritenuto manifestatamente infondata l’omessa convocazione del conduttore,
che è legittimato a partecipare all’assemblea con diritto di voto, al posto del proprietario
dell’appartamento locatogli, solo nel caso previsto espressamente dall’art 10 della legge 392/78
(legge equo canone), solo nelle delibere condominiali relative alle spese ed alle modalità di
gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria.

Il quorum deliberativo per la nomina dell’amministratore:
maggioranza qualificata
Per quanto riguarda il quorum deliberativo la Corte conferma che nel caso in giudizio
non è stato raggiunto il quorum deliberativo del 2° comma art 1136, maggioranza degli
intervenuti e metà del valore dell’edificio (millesimi) e che quindi la delibera di nomina
viene annullata.

