Maggioranze per deliberare

Le cause del licenziamento
Di seguito un approfondimento da NT Condominio, Sole 24 ore, del 25.11.24
1 – Cosa cambia in termini di orario di lavoro se il portiere usufruisce o meno di un alloggio in condominio?
Il Ccnl (contratto nazionale di lavoro) firmato nel marzo del 2022 da Confappi e altre sigle, per il portiere che usufruisca di un alloggio, prevede una media totale delle ore lavorative settimanali pari a 48 ore, con l’orario di lavoro che può essere distribuito diversamente a seconda dei mesi.
A ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, dal lunedì al venerdì 8 ore giornaliere e il sabato 6 ore, eccetto una settimana al mese in cui il sabato non si lavora.
Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, dal lunedì al venerdì 9 ore e il sabato 6 ore.
Il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%, mentre il lavoro notturno (compreso tra le ore 22 e le ore 6) prevede una maggiorazione del 30%.
Per i portieri che non usufruiscano dell’alloggio del Condominio, il totale medio delle ore lavorative settimanali è di 45 ore su un arco di sei giornate, salvo il ricorso al lavoro straordinario per esigenze eccezionali, fermo restando l’obbligo di rispettare la durata media settimanale pari a 48 ore.
L’orario è continuativo, con un intervallo di un’ora tra le ore 7 e le ore 20.
Il lavoro straordinario diurno è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 20%, mentre il lavoro domenicale o festivo ha una maggiorazione del 40%.
Infine, il lavoro notturno, se ordinario, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%, mentre se straordinario la maggiorazione è del 40%.

2 – Durante la prossima assemblea di condominio valuteremo
se sopprimere il servizio di portierato, presente nel Condominio fin
dalla sua edificazione. Che maggioranza è necessaria ?
Per sopprimere il servizio di portineria previsto dal regolamento condominiale di tipo assembleare, è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Una volta eliminato il servizio, è possibile licenziare il portiere «per giustificato motivo oggettivo», con l’assemblea che, in seconda convocazione, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 1/3 del valore complessivo dell’edificio condominiale.
La situazione si complica se il servizio è previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale, che di norma può essere modificato soltanto con il voto unanime dei condòmini proprietari. La più recente Giurisprudenza tuttavia, distinguendo tra clausole di natura contrattuale e clausole di natura regolamentare, ha precisato che la natura contrattuale non sussiste per le clausole che si limitino a disciplinare l’uso dei beni comuni.
Il servizio di portierato rientra nelle questioni regolamentari.
Di conseguenza, per modificare il regolamento contrattuale sull’argomento è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio (articolo 1138 comma 3 del Codice civile).

3 – Nei prossimi giorni dovrei ricevere un documento spedito dal tribunale, ma è possibile che non vi sia nessuno in casa per ritirarlo. Posso chiedere al portiere di firmare al posto mio?
Il contratto collettivo nazionale può prevedere che tra le mansioni del portiere rientrino sia il ritiro della posta ordinaria sia di quella straordinaria.
In ogni caso, è preferibile che i condòmini firmino una delega che autorizzi il portiere al ritiro della posta raccomandata, tenendo conto che tale compito, qualora non rientri negli accordi contrattuali, può prevedere un’indennità extra a favore del portiere.
Con riferimento alla consegna di atti giudiziari, l’articolo 139 del Codice di procedura civile dispone che se il destinatario è assente «il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata».
Quanto alla notifica all’Amministratore di Condominio, sulla questione, la Corte di Cassazione (sentenza 27352 del 29 dicembre 2016) ha osservato che «la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli articoli 139 e seguenti Codice di procedura civile, tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell’Amministratore, anche lo stabile Condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni»
