La vicenda Condominiale: Ripartizione delle spese in base ai millesimi.
Un condomino impugnava una delibera assembleare con la quale l’assemblea del condominio
aveva approvato la ripartizione delle spese di gestione della piscina condominiale in base
ai millesimi di proprietà.

L’attore contestava il criterio applicato per la ripartizione di dette spese perché,
pur essendo ben indicato nel Regolamento di Condominio essere la piscina un bene
condominiale, sosteneva che la piscina fosse un bene suscettibile di autonomo godimento,
e che non costituisse parte essenziale per l’esistenza delle singole unità abitative ai sensi
dell’art. 1117 C. Civile per cui non sussisteva la relazione di accessorietà tra la stessa e le
unità immobiliari dei singoli condomini.
Il condòmino sosteneva che le spese d’uso devono essere ripartite ai sensi dell’articolo 1123
comma 2 C.C. in base al quale «se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne».
Evidenziava, inoltre, che qualora il regolamento di Condominio non disponga nulla
riguardo il riparto delle spese di uso dell’impianto, l’assemblea dovrebbe individuare
un criterio rispettoso del cosiddetto “principio dell’uso potenziale ed effettivo” espresso dalla
norma menzionata perché il criterio adottato dei millesimi di proprietà comporta una ingiusta
ripartizione dei costi per coloro che non utilizzano la Piscina del Condominio.

Le conclusioni del Giudice (Tribunale di Roma, Sentenza 8746/2021).
La natura comune del bene piscina è fuori di ogni dubbio, quindi risulta ovvia la relazione
di accessorietà tra la stessa e le unità immobiliari del Condominio.
Inoltre il Giudice boccia anche il richiamo al secondo comma dell’articolo 1123 CC citato
per la ripartizione delle spese d’uso della piscina che si applica quando le cose sono destinate
a servire i condòmini in misura diversa e le spese sono ripartite in proporzione dell’uso
che ciascuno può farne, per cui ove la possibilità di uso sia esclusa per motivi strutturali
ed oggettivi, deve essere escluso anche l’obbligo di contribuire.
Sentenza
Il caso è diverso quando alcuni condomini decidano di non utilizzare la piscina, bene comune,
per motivi soggettivi: così facendo incrementerebbero, in modo illegittimo, la quota di spese
a carico degli altri condomini.
In conclusione il Tribunale di Roma ha disposto che le spese per d’uso della piscina
condominiale devono essere ripartite in base ai millesimi di proprietà generale
(articolo 1123 comma 1 Codice civile) precisando che, per introdurre una deroga a tale
criterio, è necessaria una delibera assunta all’unanimità dei partecipanti.

