La mancata frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale dell’Amministratore di Condominio (D.M. 140/2014) rende nulla
la delibera di nomina – Attestazione corso 2026 Arch. Paolo Cortesi.
Obbligo Formazione periodica annuale
L’art. 71/bis delle DACC ( disposizioni attuazione codice civile) tra i requisiti per
svolgere l’incarico di amministratore di condominio elenca al punto g) coloro che
hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione
periodica in materiadi amministrazione condominiale.
Il DM 140/20214 ha esteso a tutti gli amministratori professionisti l’obbligo con
frequenza annuale di un corso di aggiornamento professionale di 15 ore.
La sentenza del Tribunale di Padova
La sentenza n. 818 del 24 Marzo 2017 evidenzia l’obbligatorietà della formazione
professionale per l’amministratore di Condominio: il professionista non in regola
con l’aggiornamento professionale non può essere nominato dall’assemblea.
Praticamente il Tribunale qualifica in termini di nullità la delibera di nomina
di un amministratore non in regola con la formazione periodica e quindi
non in grado di produrre l’attestato di frequenza del corso di aggiornamento obbligatorio.
Ne deriva che :
- l’obbligo di aggiornamento ha cadenza annuale ed eventuali carenze
non possono essere recuperate negli anni successivi
- la mancata frequenza del corso obbligatorio di formazione impedisce
all’amministratore di assumere incarichi per l’anno successivo e la sua
eventuale nomina è nulla
In effetti non esiste un’espressa disposizione che prevede l’obbligo da parte
dell’Assemblea di verificare, all’atto della nomina l’assolvimento degli obblighi
formativi da parte dell’amministratore.
Alla luce della sentenza si presume che controlli più frequenti saranno esercitati
dai Condomini sul possesso della certificazione di frequenza dei corsi di aggiornamento,
che purtroppo si svolgono anche via internet senza valide garanzie di serietà ed
apprendimento.
Come sottolineato dall’Avv. Carlo Patti, ANACI Roma, l’art. 71 bis D.A.C.C. colloca
l’aggiornamento nella stessa disposizione della formazione iniziale sub lett. g),
qualificandolo testualmente come “formazione periodica”, ed elevandolo a rango
di requisito professionale indefettibile dell’amministratore, escludendo
implicitamente che l’aggiornamento possa considerarsi aspetto facoltativo della
professione dell’Amministratore di Condominio.
Ne consegue che in mancanza dell’aggiornamento annuale, l’amministratore non
potrà assumere incarichi di gestione e l’eventuale nomina assembleare sarà
affetta da nullità.
Periodicità e Validità dei corsi di aggiornamento
Dal 9 Ottobre dell’anno in corso all’ 8 Ottobre dell’anno successivo.
I corsi frequentati nel 2026 prima dell’ 8 Ottobre consentono al professionista
di esercitare legalmente fino all’ 8 Ottobre 2027.
Come impugnare la nomina
La nomina dell’amministratore non in regola con l’obbligo di formazione
periodica non decade automaticamente, ma è necessario eccepire tale vizio
da parte del singolo condomino.
Precisamente ciascun Condomino può rivolgersi al Tribunale, con l’assistenza
di un legale, impugnando con atto di citazione il verbale dell’assemblea del
Condominio contenente la nomina dell’amministratore professionista inadempiente.
Arch.Paolo Cortesi – Amministratore Socio ANACI 15831 –
Attestazione corso 2026 per il D.M. 140/2014.
In allegato l’attestazione della frequenza del corso 2026 con esito positivo
dell’esame finale.
30.06.2026
Alfagest Roma © Riproduzione Riservata.

