La Delega per l’Assemblea di Condominio
Limiti numerici e millesimali
Delega scritta obbligatoria
Divieto per l’Amministratore del Condominio
Istruzioni specifiche nella Delega
Le modalità di voto e le istruzioni specifiche (votare a favore o contro su un punto) sono vincolanti nei rapporti tra delegante e delegato.
Il delegato può esprimere anche un unico voto in rappresentanza di più persone.
Il caso della delega in bianco
È prassi che la delega venga inviata in calce all’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale già preimpostata dall’amministratore del condominio e che il delegante debba solo compilare i campi mancanti (nome e cognome del delegante e del delegato e firma), il che il più delle volte si traduce nella sola firma del modulo lasciando in bianco i campi da riempire.
Tale prassi, apparentemente innocua e generalmente accettata, porta con sé una serie di problemi almeno potenziali, ma che a volte accadono e che rischiano di invalidare l’intera assemblea del Condominio.
Si pensi al caso di una delega “in bianco” che viene riempita solo a seguito di rilievo da parte del presidente dell’assemblea (o dell’amministratore di condominio) e di un secondo soggetto che, sopraggiunto, abbia lui una delega – compilata – da parte del medesimo condomino assente.
In tal caso chi validamente sarebbe delegato dall’assente?
Si direbbe senza molti dubbi il secondo, ma il fatto di aver compilato anche la delega in bianco porta ad avere nella documentazione condominiale due deleghe perfette.
Male è stato fatto dal presidente accettare una delega “in bianco” e farla compilare seduta stante.
Per sopperire a ciò i migliori amministratori si fanno anticipare via mail (o fisicamente) la delega di chi sarà assente all’assemblea convocata, per evitare eventuali invalidità.
Il caso di un appartamento in comunione tra due o più soggetti
La rappresentanza, che si applica anche alla fattispecie della delega a partecipare e votare nelle delibere condominiali, è un istituto generale e fondamentale nel nostro ordinamento giuridico.
In linea di massima la facoltà dei soggetti giuridici di conferire deleghe a compiere atti giuridici può essere limitata da specifici accordi fra le parti ma non può essere soppressa.
Ciò premesso, è ben vero che i comproprietari di un bene non possono esprimere tutti il medesimo voto per l’unità immobiliare che essi possiedono.
Tanto che l’art.67 DACC (disp.att.cod.civ.) stabilisce che il voto unico (e unica testa) venga espresso da un rappresentate dei comproprietari, eletto da questi ovvero scelto per sorteggio dal Presidente dell’Assemblea.
Quando tuttavia il rappresentante dei comproprietari dichiara il voto relativo all’unità immobiliare in comunione anche per gli altri partecipanti alla comunione del medesimo bene, nulla esclude che un altro dei comproprietari di quel bene possa partecipare alla medesima delibera in quanto delegato da altro condòmino.
Niente esclude che anche il comproprietario designato al voto per l’immobile in comunione sia egli stesso portatore di deleghe di altri condòmini.
In tal caso potrà esprimere il voto non solo quale rappresentante dei comproprietari, ma anche quale delegato degli altri condòmini che rappresenta nell’ assemblea del Condominio.

