Il portiere puo’ continuare a lavorare dopo la pensione

Cosa prevede la legge

I condomini sono sempre molto affezionati ai portieri e quando si avvicina l’età della pensione
si domandano se posso continuare a lavorare.

Per il biennio 2019-2020 i portieri possono andare in pensione a 67 anni ed almeno 20 anni
di contributi, sia per gli uomini che per le donne.
Solo per coloro che sono addetti a mansioni gravose e che abbiano almeno 30 anni di
contributi è accessibile il requisito di 66 anni e 7 mesi.

Fino a che età potrebbe lavorare il portiere ?

La Cassazione con sentenza 20089/2018 ricorda che l’art. 24.comma 4, del Dlgs. 201/2011
non riconosce al lavoratore alcun diritto soggettivo a lavorare fino al compimento dei 70 anni,
prevedendo tale circostanza soltanto come possibilità da concordare con il datore di lavoro.

Con che modalità il portiere può continuare a lavorare ?

Se il portiere vuole continuare a lavorare ed il condominio è d’accordo esistono praticamente
due opzioni:

  • A ) – il portiere continua a lavorare senza interruzione ed in questo caso la pensione
    verrà calcolata tenendo conto dei contributi successivi
  • B ) – il portiere andrà in pensione, per poi riprendere a lavorare con un diverso
    rapporto di lavoro. In questo caso si consiglia di far trascorrere almeno un mese
    dall’inizio della pensione.

Legge “Quota 100”: esclude il cumulo con un reddito da lavoro

Solo chi aderisce a questa misura non potrà proseguire il rapporto di lavoro, perché è stato
introdotto un divieto di cumulo tra reddito da pensione e da lavoro.

Accertamenti sanitari

In ogni caso se si decide di far continuare a lavorare il portiere è opportuno attestare le sue
condizioni di salute in rapporto alle mansioni che dovrà continuare a svolgere, tramite
accertamenti effettuati presso la Sanità Pubblica od un medico di fiducia.

Interruzione del rapporto: serve la lettera
di licenziamento con il preavviso

Se il Condominio non ha intenzione di far proseguire il rapporto di lavoro, l’amministratore
potrà revocare l’incarico al portiere senza bisogno di motivazioni, perché con il raggiungimento
dell’età pensionabile cessano le tutele generali previste dalla legge 300/1970  ed il rapporto
può essere interrotto senza bisogno di giusta causa o giustificato motivo.

Però il raggiungimento dell’età pensionabile da parte del portiere non determina in
automatico l’estinzione del rapporto di lavoro e quindi è necessario che l’amministratore
del condominio prepari ed invii una lettera di licenziamento, rispettando  anche i termini
di preavviso, così come ricordato dalla recente sentenza di Cassazione 521/11.01.2019. .

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Roma, 10.10.2027

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