Sentenza della Cassazione 15109 del 03.06.19
La Cassazione con la sentenza 15109 del 03.06.19 ha stabilito che in caso di
frazionamento orizzontale di un appartamento, cioè divisione in due unità,
non si determina nessun effetto sulle tabelle millesimali ai fini della revisione
dei valori delle unità immobiliari.
Il valore millesimale della singola unità viene ripartito tra
le due nuove unità dall’Assemblea, secondo i criteri di Legge.
Sarà onere dell’Assemblea provvedere a ripartire tra le due nuove parti
cosi’ create ed i rispettivi titolari, i nuovi valori proporzionali espressi in millesimi,
cioè suddividere in due il precedente valore millesimale della singola unità,
sulla base dei criteri sanciti dalla Legge.
Nella sentenza viene inoltre affermato che il semplice frazionamento orizzontale
senza aumento di superficie non costituisce in alcun modo “notevole alterazione”
e quindi non ricorra l’obbligo della revisione delle tabelle millesimali, come previsto
dal punto 2. del 1° comma dell’art. 69 DACC (disposizioni di attuazione del codice civile).

In caso di frazionamento in 2 o più unità distinte, le tabelle millesimali generali
del Condominio non devono essere rifatte nè modificate per l’intero edificio.


Frazionamento dell’appartamento senza

