Cabina ascensore per portatori di handicap
In un Condominio è stato realizzato un nuovo impianto completo in sostituzione di quello esistente del 1963 (Sabiem).
Le dimensioni della cabina 80×120 e dell’entrata 75 cm. netto, sono conformi ai requisiti del DM 2365/1989. Il pianerottolo di sbarco dell’ascensore deve offrire uno spazio minimo libero di cm. 140 x 140.
Utilizzando il Bonus Barriere Architettoniche del 75% (nel 2024) ormai senza più lo sconto in fattura, i lavori hanno usufruito dell’IVA al 4% e gli importi sono detraibili al 75% in 10 anni.
Le 4 antine sliding interne ed esterne permettono un’entrata netta di cm. 75, che, insieme alle dimensioni della cabina cm 80 x cm 120, sono requisiti fondamentali per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche, a favore delle persone con disabilità. che utilizzano l’ascensore del Condominio.
La finitura inox è antivandalismo e facilita le operazioni di pulizia;
Altri accessori forniti:
. citofono per telesoccorso 24 ore su 24.
. maniglione inox laterale di appoggio
. allarme sonoro
. fotocellula a barriera per impedire la chiusura delle antine in presenza di un ostacolo
. dispositivo elettronico di carico eccessivo (“pesa carico”) che blocca la bottoniera ed impedisce la partenza dell’ascensore, anche con allarme sonoro, quando viene superato il peso massimo delle persone consentito per la cabina
. meccanismo per apertura di emergenza delle porte automatiche di piano

Le maggioranze per l’impianto ascensore per persone con disabilità
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In caso di accollo delle spese a carico dei promotori condòmini interessati
La sentenza di Cassazione 16815 del 24/06/22 ha confermato che quando la spesa per il nuovo impianto sia sostenuta per intero dai promotori interessati, non è necessaria la delibera dell’assemblea del Condominio.
2. Lavori per impianto ascensore con cabina con requisiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Delibera approvata con la maggioranza dei presenti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio (millesimi)
Nuove Norme UNI EN 81:2026
Le nuove norme Europee sono in vigore dal 26.03.2026, che spostano il focus, fino ad oggi concentrato sulla risoluzione di problemi, alla gestione preventiva e programmata.
In particolare, vengono sollecitati interventi per migliorare i comandi le segnalazioni e per adeguare gli spazi di accesso facilitando la manovra considerando l’accessibilità una parte della sicurezza degli impianti.
L’adeguamento sarà obbligatorio per i nuovi impianti successivi al 26 giugno 2026 e per ogni intervento che preveda la sostituzione di componenti, il cambio del manutentore, l’accesso ad incentivi o ad agevolazioni fiscali e le attività urgenti da attuare per motivi di sicurezza.
Qui di seguito una nota dell’Ing. Paola Triaca (NT Sole 24 Ore del 07.05.26)

Manutenzione e verifiche periodiche: obblighi per la sicurezza
La manutenzione e le verifiche periodiche sono indispensabili per garantire la sicurezza e l’efficienza degli ascensori e dei montacarichi e la normativa stabilisce frequenza e le modalità di esecuzione di ogni controllo.
La responsabilità dell’esecuzione delle verifiche ricade sul proprietario dell’impianto o sul suo legale rappresentante, quindi l’ amministratore di condominio, dd il manutentore ha l’obbligo di avvisare in presenza di anomalie.
• Manutenzione ordinaria con verifiche periodiche attuata da manutentori abilitati, con specifico patentino, prevede visite periodiche in relazione anche all’intensità di utilizzo ed è eseguita per prevenire guasti e malfunzionamenti che potrebbero compromettere la sicurezza o l’efficienza del servizio (verifica porte, sistemi di allarme, illuminazione cabina e vano…).
. Manutenzione ordinaria con verifiche semestrali dedicate al controllo dei componenti di sicurezza essenziali.
Il manutentore deve documentare l’esito delle prove compilando il libretto di impianto così da formalizzare la verifica effettuata sulla corretta funzionalità dei sistemi di sicurezza (paracadute, limitatori di velocità, dispositivi di blocco delle porte,
sistemi di allarme).
. Verifiche periodiche obbligatorie ogni due anni per accertare che l’impianto sia conformealla normativa vigente e che le condizioni di sicurezza siano mantenute nel tempo.
Viene verificata la stabilità della struttura portante, il grado di usura dei componentimeccanici ed elettrici e la corretta tenuta della documentazione tecnica, inclusi i registri di manutenzione.
Questi controlli sono effettuati da soggetti terzi rispetto al manutentore (Ingegneri ASL od ARPA, organismi notificati e autorizzati dal Ministero competente) e si concludono con un verbale dettagliato che attesta la conformità o meno dell’impianto alle normative vigenti.
In caso di esito negativo, il verbale prescrive le azioni correttive necessarie e fissa un termine per la loro esecuzione. In caso di anomalie che compromettono gravemente la sicurezza degli utenti, l’organismo di verifica ha l’autorità di disporre il fermo temporaneo dell’impianto fino
alla completa risoluzione dei problemi e al superamento di una nuova verifica straordinaria che verrà eseguita a regolarizzazione completata.
Verifiche straordinarie da eseguire in seguito a incidenti, che abbiano causato danni a persone o cose od abbiano compromesso l’integrità dell’impianto, successivamente a interventi sostanziali, come per esempio la sostituzione del motore, del quadro di manovra o delle porte, od in caso di esito negativo di una verifica periodica in seguito all’avvenuta riparazione o regolarizzazione.

I soggetti responsabili e gli obblighi
I soggetti responsabili degli ascensori e dei montacarichi sono ben definiti e ciascuno ha precise responsabilità:
• il proprietario o legale rappresentante, l’amministratore di condominio per gli impiantiin edifici condominiali, deve comunicare agli uffici comunali competenti la messa in esercizio dell’impianto, depositando tutta la documentazione tecnica necessaria, scegliere il manutentore, richiedere le verifiche biennali, custodire, aggiornare il Registro Anagrafe Sicurezza (RAS) e programmare gli interventi di adeguamento.
L’obbligo ricade su tutti gli impianti, condominiali, edifici pubblici, luoghi di lavoro, immobili ricettivi e per ogni altra destinazione compresi gli impianti privati al servizio di abitazioni/uffici privati;
• il manutentore è una ditta specializzata incaricata dall’Amministratore del Condominio per eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e in caso di anomalie segnalarle tempestivamente.
In caso di emergenza deve dare reperibilità per interventi tempestivi;
• l’organo di verifica (Ente Ispettivo notificato, tipo ELTI o simili) accerta la conformità e rilascia il verbale di verifica che documenta i controlli indicando gli interventi da eseguire e fermando l’impianto in caso di grave pericolo.
Le sanzioni per ciascun soggetto sono specificate dalla normativa e riguardano la sfera amministrativa, civile e penale.
Da un punto di vista amministrativo le sanzioni pecuniarie riguardano il mancato rispetto della periodicità delle verifiche e la mancata dichiarazione di messa in esercizio dell’impianto.
Civilmente il condominio in caso di impianti in edifici residenziali, risponde per danni causati a terzi (condomini, visitatori, manutentori) per difetti o malfunzionamenti dell’impianto.
Questa significa che in caso di incidente dovrà essere dimostrato il caso fortuito e l’adozione di tutte le misure preventive per evitare danni.
Penalmente l’ amministratore di condominio, potrebbe essere accusato di lesioni colpose o omicidio colposo in caso di gravi danni.
Questa responsabilità non può essere riversata sul manutentore perché compito esplicito dell’Amministratore del Condominio è vigilare sull’effettivo adempimento degli obblighi contrattuali e normativi del manutentore.
La manutenzione regolare, le verifiche periodiche obbligatorie e la definizione delle responsabilità sono lo strumento della normativa per prevenire incidenti e garantire il corretto funzionamento di questi sistemi.

UNI EN 81-82: Accessibilità per disabili
Questa norma garantisce che gli edifici esistenti abbiano ascensori utilizzabili in autonomia da persone con disabilità motorie, visive o uditive.
Introduce criteri concreti per rendere accessibili gli impianti esistenti del Condominio, l’accessibilità entra nel perimetro della SICUREZZA del Condominio, non è più un semplice PLUS : utilizzo facilitato garantito per i condòmini con disabilità.
I pulsanti devono essere leggibili e facilmente riconoscibili; oltre la necessità di segnali visivi ed acustici chiari.
Cosa prevede la norma:
. Spazi di manovra adeguati all’ingresso e all’interno della cabina.
(su edifici esistenti lo spazio libero sul pianerottolo deve essere minimo. 140x14o);
. Porte con apertura e chiusura a tempo prolungato e dotate di barriere
. fotoelettriche di sicurezza.
. Pulsantiere in Braille, con contrasto cromatico e posizionate a un’altezza conforme.
. Segnalazioni acustiche e visive chiare per l’arrivo al piano (es. voice announcer).

UNI EN 81-83: Resistenza agli atti vandalici
Questa normativa è fondamentale per proteggere gli impianti installati in contesti pubblici, stazioni, aree ad accesso non controllato o condomini soggetti a danneggiamenti.
Cosa prevede la norma:
Struttura della cabina rinforzata per resistere a urti e pressioni.
. Porte dotate di sistemi antistrappo e profili di scorrimento robusti.
. Pulsantiere e display anti-vandalo (spesso in metallo) e bloccate per evitare l’introduzione di corpi estranei.
. Illuminazione protetta e pareti ignifughe.
Cosa cambia per gli Amministratori di Condominio e per i condòmini
Ogni intervento operativo dopo il 26 Marzo 2026 deve considerare queste NORME.
Non adeguarsi significa esporre il Condominio a rischi legali e tecnici in caso di:
. redazione capitolati di gara
. rinnovo contratti di manutenzione
. interventi straordinari o verifiche post-guasto
. richieste di abbattimento delle barriere architettoniche nel Condominio
Importanza delle NUOVE NORME
Rappresentano un passaggio culturale: dalla manutenzione “reattiva” (riparare quando si rompe) alla GESTIONE PREVENTIVA, che è uno dei pilastri del Condominio moderno: Digitalizzazione, Sostenibilità ed Inclusione.
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