Assemblea Condominio: valida
la delega conferita anche via mail.
Assemblea On-Line (Videoconferenza)
Partecipare all’Assemblea: di persona o per delega
L’art. 67 , 1° comma , delle DACC ( disposizioni di attuazione del codice civile) dispone
che : “«ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di
rappresentante, munito di delega scritta».
Nulla dice la norma in ordine alla forma di tale scritto che, dunque, ben può essere
costituita da una semplice mail purché contenente le informazioni necessarie
per essere considerata una delega.

La validità della delega costituita da una semplice e-mail
Il Tribunale di Roma con Sentenza 78/2021 ha ricordato che la legge non vieta di utilizzare
la e-mail per conferire la delega, purchè venga indicato in modo specifico il delegante
ed il soggetto delegato alla rappresentanza, oltre all’oggetto del conferimento.

La delega ed il rapporto con il delegato
I rapporti con il delegato sono disciplinati dalle regole generali sul mandato.
La delega può essere circoscritta anche per i singoli punti dell’ ODG (ordine del giorno),
specificando il voto del delegante.
Il Presidente dell’Assemblea controlla la regolarità delle deleghe
La presenza del condomino per delega equivale alla sua presenza fisica in Assemblea.
Il controllo sulla regolarità formale della delega cioè la sua esibizione in forma scritta
spetta al Presidente dell’assemblea così come il compito di controllare la regolarità
degli avvisi di convocazione e darne conto nel verbale, sulla base dell’elenco degli aventi diritto
a partecipare alla riunione eventualmente fornito dall’Amministratore del
Condominio(Cassazione 29878/2019 ).


