Norme di Legge

Il comma 5 dell’art.1138 del Codice Civile, riformato dalla
nuova Legge del Condominio, recita che “le norme del
Regolamento di Condominio non possono vietare di
possedere o detenere animali domestici”

 

Una recente sentenza del Tribunale di Cagliari (22 Luglio 2016) ha confermato che
nessun tipo di Regolamento Condominiale (contrattuale od assembleare) può
vietare di detenere animali domestici negli appartamenti.

Quindi gli articoli dei Regolamenti Condominiali, redatti prima e dopo la nuova
Legge N.° 220/2012 del Condominio, che prevedono il divieto di tenere animali
domestici, sono nulli.

Gli spazi comuni condominiali  come il cortile, il giardino ed anche
l’ascensore, sono accessibili quindi ai cani ed ai gatti
, sempre nel rispetto
delle norme d’igiene e di sicurezza di base.

Consigli pratici e regole da rispettare

Rispettare le disposizioni contenute dell’ordinanza del Ministero della Salute,
in vigore dal 23 Marzo 2009, che prevede per i proprietari dell’animale
i seguenti
obblighi :

. mantenere pulita l’area di passeggio e gli spazi condominiali (compresa l’ascensore)
. utilizzare il guinzaglio in ogni luogo
. applicare la museruola in caso di cani aggressivi.

Inoltre è sempre in vigore la responsabilità civile ex art. 2052 del Codice Civile
e penale dei proprietari, nel caso di danni o lesioni a persone, animali o cose,
nonchè l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza assicurativa
di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi.

. non lasciare a lungo cani e gatti liberi di circolare nel cortile e negli spazi comuni
senza le dovute cautele sopra riportate, perchè potreste disturbare la quiete
del palazzo, dare fastidio a chi non ama gli animali e creare problemi d’igiene.

. i proprietari degli animali devono comportarsi in modo tale da rispettare la quiete
e l’igiene degli altri condomini dell’edificio;

Nel caso di rumori causati dall’abbaiare del cane si può ipotizzare “il disturbo della
quiete e del riposo delle persone “,(art. 659 del Codice Civile) soprattutto di notte,
sempre che il rumore sia superiore alla soglia d’inquinamento acustico stabilito per legge.

. non abbandonare il cane o il gatto troppo a lungo sul balcone / terrazzo o nell’abitazione:
il proprietario potrebbe essere accusato di “omessa custodia” (art.672 del Codice Penale)

. il Condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli, per le quali è necessario
chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili
ex art. 844 del Codice Civile, può richiedere l’allontanamento dell’animale in base all’art. 700
del codice di procedura civile;

. proteggere i propri animali da eventuali condomini che hanno intenzione di maltrattarli:
si deve presentare subito denuncia ai Carabinieri o Polizia di Stato, Polizia Municipale e
Carabinieri Forestali; inoltre l’ENPA (Ente Protezione Animali ) è sempre disponibile per assistenza.

Domande :

 L’Amministratore od il Regolamento del Condominio possono
limitare il numero degli animali tenuti dai Condomini ?

 

In linea di massima no, purchè il numero dei nostri amici cani e gatti
non sia tale da poter creare problemi d’igiene (odori sgradevoli)  e quantità
di rumore tale da disturbare la quiete ed il riposo degli altri condomini.

Bisogna avvisare l’Amministratore se si detengono animali ?

 

Certo sarebbe meglio; in particolare se si è proprietari di cani aggressivi
sarebbe auspicabile comunicare all’amministratore il tipo di cane, l’eventuale
patentino e la polizza assicurativa.

Nel caso di animali esotici o “strani”, avvertire e comunicare le misure di
sicurezza adottate per evitare situazioni di pericolo per gli altri condomini.

L’Amministratore può vietare di utilizzare l’ascensore
insieme a cani e gatti ?

 

Assolutamente no, purchè siano sempre rispettati sicurezza ed igiene.