La Legge
Il Tribunale di Milano in data 3 Maggio 2019, sentenza 4275, ha riconfermato
che “la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti, che prevedono
anzi come obbligatoria l’installazione di contatori individuali, soprattutto per
le attività produttive e del terziario”
Cassazione sentenza 17557/2014
La Suprema Corte, Cass 17557 con sentenza 1° Agosto 2014, ha riconfermato
che in mancanza di contatori individuali in ogni singoia unità immobiliare,
deve essere effettuata in base ai valori millesimali, ai sensi dell’art 1123 CC ,
bocciando, per intrinseca irragionevolezza la delibera assembleare che adottava
il criterio di riparto per persona, in base al numero di coloro che abitano
stabilmente nell’unità immobiliare, esentando addirittura i condomini
i cui appartamenti erano rimasti vuoti durante l’anno.
Criteri di ripartizione applicabili
Quindi l’unico criterio applicabile per la misurazione del consumo dell’acqua,
in mancanza dei contatori individuali, risulta la ripartizione per millesimi
di proprietà.
Delibera condominiale non necessaria
per installare i contatori individuali
Il Giudice ha concluso che la decisione di installare i contatori individuali,
tenuto conto della normativa vigente, è del tutto legittima ed anzi non sarebbe
stata necessaria nemmeno una preventiva delibera condominiale autorizzativa.
Il Giudice considera che la delibera assembleare ha portata “soltanto ricognitiva
dell’obbligo normativo di installazione del contatore individuale”.

Ripartizione delle Spese
In assenza di contatori individuali per tutte le unità, la spesa dell’acqua va ripartita
in base ai millesimi di proprietà (salvo diverso accordo contrattuale o regolamento
di origine contrattuale).
L’installazione autonoma di un contatore da parte di un solo condomino non modifica
automaticamente i criteri di ripartizione stabiliti dal regolamento contrattuale
per l’intero edificio, a meno di una delibera unanime o dell’installazione
per tutti i condòmini.

