TRAVASARE soldi tra Condomini è reato di appropriazione indebita.

TRAVASARE soldi tra Condomini è reato di appropriazione indebita.

 

Obbligo del mandato ad utilizzare i soldi dei condomini per la gestione del Condominio

Questo prevede l'art. 1130 del Codice Civile, oltre a quello della rendicontazione e dell'accesso ai documenti contabili e bancari in ogni momento.. 

Inoltre il Codice Penale (art.646) punisce l'appropriazione indebita, cioè la condotta di chi, col fine di ricavare un ingiusto profitto , si appropria 

del denaro altrui,ovvero dei Condomini,di cui abbia il possesso.

La giurisprudenza più recente è assai severa nelle condanne degli amministratori condominiali ; infatti  il reato è procedibile di ufficio se viene contestata

l’aggravante dell’articolo 61 n. 11 del Codice penale, cioè quando il fatto sia stato commesso con abuso delle relazioni di ufficio.

La Corte di Cassazione ( sentenza 31322/17 in all.to) ha respinto il ricorso di un amministratore che era stato coindannato per il reato di appropriazione

indebita di ingenti fondi destinati a pagare le spese del teleriscaldamento , per coprire le perdite di un altro condominio da lui gestito.

La Corte d'Appello aveva già escluso la concessione delle attenuanti generiche a causa delle ripetitività delle condotta dell’imputato, cui fa cevano capo vari

condomìni le cui contabilità erano tra loro confuse e che aveva effettuato ripetuti pagamenti a vantaggio di soggetti estranei alla gestione del condominio.

La Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa ,
 
quando l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa od implicita di tenere questa come propria. 
 

L' Amministratore instaura con i condomini un rapporto di mandato ,volto al compimento di più atti giuridici nell’interesse dei condòmini,e riceve

dai condomini somme di denaro per provvedere a specifici pagamenti, per esempio dei lavori, o quote da riversare nella cassa condominiale per sostenere

le spese di gestione del condominio secondo i bilanci approvati dall’assemblea.

Ciò si realizza ogni volta che l’amministratore di condominio, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una destinazione

del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con le sue finalità personali.

La sentenza  conclude: commette il delitto di appropriazione indebita il mandatario ( l'amministratore) che, violando le disposizioni impartitegli dal mandante,

(i condomini) , si appropri del denaro ricevuto utilizzandolo per scopi diversi dagli interessi del mandante.
 

Per evitare brutte sorprese....controllate la situazione del conto corrente Condominiale

La Legge del Condominio,art.1130 comma VII, da' diritto ad accedere ai documenti contabili e del conto corrente in qualsiasi momento ed oggi

si può consultare da remoto il conto del condominio anche tramite il sito web della banca o tramite quello dell'amministratore, come ALFAGEST ROMA

Vi consigliamo di perdere qualche minuto,che sarà però ben speso,per tenere sotto controllo il conto in banca ed evitare quanto successo

ai proprietari di un Condominio di 90 appartamenti,che alla morte dell'amministratore hanno scoperto un ammanco di circa 130.000.= euro ,

volatilizzati negli anni e purtroppo non recuperabili dagli eredi.

CONTROLLARE i CONTI del Condominio è un DIRITTO sancito dalla Legge 

Quindi non abbiate timore : controllare i conti è un Vostro diritto sancito dalla Legge !

Questo è il testo delll'art. 1130 comma VII :
 
 L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo
 
erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per
 
il tramite dell’amministratore,può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
 

. Allegati : - Sentenza Cassazione 31322/17 .

 

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