Animali nel Condominio : nessun divieto per i nostri amici cani e gatti

Animali nel Condominio : nessun divieto per i nostri amici cani e gatti

 

Norme di Legge

Il comma 5 dell'art.1138 del Codice Civile,riformato dalla nuova Legge del Condominio,recita che "le norme del Regolamento di Condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici"

Una recente sentenza del Tribunale di Cagliari (22 Luglio 2016) ha confermato che nessun tipo di Regolamento Condominiale (contrattuale od assembleare) può

vietare di detenere animali domestici negli appartamenti.

Quindi gli articoli dei Regolamenti Condominiali,redatti prima e dopo la nuova Legge N.° 220/2012 del Condominio,che prevedono il divieto di tenere animali

domestici,sono nulli.

Gli spazi comuni condominiali  come il cortile,il giardino ed anche l'ascensore,sono accessibili quindi ai cani ed ai gatti,sempre nel rispetto delle norme

d'igiene e di sicurezza di base.

Consigli pratici e regole da rispettare

Rispettare le disposizioni contenute dell'ordinanza del Ministero della Salute,in vigore dal 23 Marzo 2009,che prevede per i proprietari dell'animale i seguenti

obblighi :

. mantenere pulita l'area di passeggio e gli spazi condominiali (compresa l'ascensore)

. utilizzare il guinzaglio in ogni luogo

. applicare la museruola in caso di cani aggressivi.

Inoltre è sempre in vigore la responsabilità civile ex art. 2052 del Codice Civile e penale dei proprietari,nel caso di danni o lesioni a persone,animali o cose

nonchè l'obbligo di stipulare,in caso di animali pericolosi,una polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane  contro terzi.

. non lasciare a lungo cani e gatti liberi di circolare nel cortile e negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra riportate, perchè potreste disturbare la quiete

del palazzo,dare fastidio a chi non ama gli animali e creare problemi d'igiene.

. i proprietari degli animali devono comportarsi in modo tale da rispettare la quiete e l'igiene degli altri condomini dell'edificio

 Nel caso di rumori causati dall'abbaiare del cane si può ipotizzare "il disturbo della quiete e del riposo delle persone ",(art. 659 del Codice Civile) soprattutto

di notte,sempre che il rumore sia superiore alla soglia d'inquinamento acustico stabilito per legge. 

. non abbandonare il cane o il gatto troppo a lungo sul balcone / terrazzo o nell'abitazione: il proprietario potrebbe essere accusato di "omessa custodia"

(art.672 del Codice Penale)

. il Condominio,in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli,per le quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle

immissioni intollerabili ex art. 844 del Codice Civile,può richiedere l'allontanamento dell'animale in base all'art. 700 del codice di procedura civile;   

. proteggere i propri animali da eventuali condomini che hanno intenzione di maltrattarli: si deve presentare subito denuncia ai Carabinieri,Polizia di Stato,

Polizia Municipale e Corpo Forestale;inoltre l'ENPA ( Ente Protezione Animali ) è sempre disponibile per assistenza. 

 

Domande :

 L'Amministratore od il Regolamento del Condominio possono limitare il numero degli animali tenuti dai Condomini ?

In linea di massima no, purchè il numero dei nostri amici cani e gatti non sia tale da poter creare problemi d'igiene (odori sgradevoli)  e quantità di rumore tale

da disturbare la quiete ed il riposo degli altri condomini.

Bisogna avvisare l'Amministratore se si detengono animali ?

Certo sarebbe meglio;in particolare se si è proprietari di cani aggressivi sarebbe auspicabile comunicare all'amministratore il tipo di cane,l'eventuale patentino

e la polizza assicurativa.

Nel caso di animali esotici o "strani",avvertire e comunicare le misure di sicurezza adottate per evitare situazioni di pericolo per gli altri condomini.

L'Amministratore può vietare di utilizzare l'ascensore insieme a cani e gatti ?

Assolutamente no,purchè siano sempre rispettati sicurezza ed igiene.