Dal 1° Gennaio 2021 i lavori per ascensori e montacarichi godono del Superbonus 110% come lavori trainati.

Dal 1° Gennaio 2021 i lavori per ascensori e montacarichi godono del Superbonus 110% come lavori trainati.

 

Il Superbonus 110% per ascensori e montacarichi ( lavori trainati) 

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 5 Luglio 2021, ha chiarito che l'intervento è attuabile anche in assenza
all'interno del Condominio di portatori di Handicap o di over 65 .

Infatti si tratta di un intervento trainato , che rientra tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere 
architettoniche (già regolamentati dalla circolare N.° 57 del 24.02.1998), per favorire la mobilità,sia interna che esterna 
all'abitazione, a persone portatrici di handicap .

Peraltro, la normativa persegue la finalità di consentire la «visitabilità» degli edifici da parte di tutti coloro che hanno
occasione di accedervi, dato anche che disabili e anziani possono avere relazioni con l’immobile di natura diversa dalla
proprietà, ad esempio di locazione o di comodato.

Tipo di interventi

Comprende tutti gli interventi per sostituire gli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, piattaforme servo-scale 
e la fornitura di impianti ex-novo, e rientrano nell'ambito dei lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le opere destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche

Nella Circolare n. 19/E del 2020 è stato, al riguardo, precisato che le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche
possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di
lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,terminali degli impianti), il rifacimento
o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di
scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici 
(Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4).

Termine della detrazione : 30 Giugno 2022

Detrazione, cessione del credito, sconto in fattura

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano nel bonus edilizio e quindi normalmente godono del 50% di detrazione.

Se rientrano nel Superbonus 110% come lavoro trainato, per poter usufruire della detrazione nella misura maggiore del 110%,
l’intervento deve essere abbinato ad  interventi trainanti, quali quelli di efficientamento energetivo (cappotto termico, caldaia a condensazione)
o dagli interventi rientranti nel Super Sisma Bonus.

Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,il Super-Bonus
si applica agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi trainanti.

Detrazioni previste per gli interventi

di eliminazione delle barriere architettoniche

gli importi da detrarre saranno :

. detrazione da suddividere in 5 quote per i lavori eseguito nel 2021

. detrazione da suddividere in 4 quote per i lavori eseguiti nel 2022

. Sconto in fattura e cessione del credito sono comunque previsti.

Spesa massima ammissibile al Superbonus per unità immobiliare :  €  96.000.=

Quindi la detrazione spetta nella misura del 110% , pari ad una detrazione massima di € 105.600.= 

I lavori eseguiti per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche usufruiscono dell'IVA ridotta al 4%.

 Esecuzione congiunta e contemporanea ad un intervento trainante

I lavori trainati devono essere eseguiti nell’intervallo di tempo di inizio e fine dei lavori trainanti, come chiarito
con  la circolare n. 24/E del 2020, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi
"trainati", sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate
nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo
di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi "trainanti".

 

All.to: . Agenzia delle Entrate - Risposta 455/21 del 05.07.21

Roma, 13.07.2021

ALFAGEST ROMA – Gestione Immobili I Amministrazione Condomini

Paolo Cortesi   Architetto               Socio ANACI 15831       

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