Stesso Lavoro: i condomini possono utilizzare 2 Bonus alternativi.

Stesso Lavoro: i condomini possono utilizzare 2 Bonus alternativi.

 

Per i lavori di un cappotto termico in un Condominio:

Bonus Facciate o Ecobonus ?

A fronte di un interpello (294/E) di un amministratore di condominio, l’Agenzia delle  Entrate ha risposto con
la risoluzione 49/E del 01.09.2020.

La domanda: a fronte dei lavori di rifacimento di una facciata con la realizzazione di un cappotto termico,
alcuni condomini vorrebbero utilizzare il Bonus Facciate, altri l’Ecobonus.

Praticamente: i condomini possono scegliere quale delle due agevolazioni (Bonus) utilizzare ?

Le diverse caratteristiche del Bonus Facciate

e dell’Ecobonus per lavori Condominio

  •  . Bonus Facciate : . importo detraibile fino al 90% della spesa in 10 anni
                                   . non ci sono limiti di spesa        
                                   . no sconto in fattura e cessione del credito
  • . Ecobonus : . importo max detraibile per lavori su parti comuni : € 40.000.= x .immobiliare
                           ( € 138.000.= quando abbinato al Sismabonus)
                          . detraibilità in 10 anni dal 70% all’ 80% della spesa ( se unito al Sismabonus)
                         . si sconto in fattura e cessione del credito

AGE: applicabile una sola agevolazione

indipendentemente dalla scelta degli altri condomini.

“Qualora i lavori abbiano requisiti tecnici riconducibili a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà applicare
una sola agevolazione (Bonus) rispettando gli adempimenti previsti”

“ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista
per gli interventi di efficienza energetica “ indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini.
Questo a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti specificamente previsti per ciascuna agevolazione.

La possibilità di scelta sul Bonus di cui usufruire da parte di ciascun condomino, faciliterà certamente la decisione
e l’approvazione dei lavori da eseguire, nonché il loro inizio.

L’amministratore di Condominio e la dichiarazione precompilata:

Nella comunicazione sulle detrazioni fiscali per i lavori, dovrà indicare “ due distinte tipologie di interventi, precisando
le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati dei condomini cui sono attribuite le spese per ciascun
tipo di intervento,con le relative quote di spesa, precisando quali condomini abbiano scelto la cessione del credito.

Quindi ogni agevolazione/ BONUS applicabile dovrà essere direttamente collegabile al singolo condomino.

Principio applicabile anche in regime di Superbonus 110%

La decisione dell’ AGE può essere applicata anche in alcune situazioni e casi in cui gli interventi che ricadono nel
Superbonus 110% escludono una parte dei Condomini:
per esempio le unità immobiliari appartenenti a soggetti IRES ( cioè beni d’impresa e beni strumentali all’esercizio
di arti e professioni), che potranno utilizzare altre tipologie di Bonus, senza creare intralcio alle delibere condominiali sui lavori.

Roma, 02.09.2020

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